Art. 3.
(Responsabilità dirigenziale).

      1. Ferma restando la responsabilità disciplinare, amministrativa, civile e penale prevista per i pubblici dipendenti, i dirigenti scolastici sono responsabili in particolare del conseguimento dei risultati di ogni istituzione scolastica, conseguenti

 

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all'attuazione del piano dell'offerta formativa previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, alla regolarità, all'efficacia e all'efficienza dell'attività amministrativo-contabile, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, e al pieno e corretto esercizio delle funzioni.
      2. I risultati conseguenti all'attività didattica esercitata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con riferimento ai diversi ordini e gradi di scuola, sono valutati in rapporto agli standard stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
      3. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti nuclei di valutazione, in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche, composti da un ispettore tecnico, che lo presiede, da un esperto, anche non appartenente al Ministero della pubblica istruzione, e da un revisore dei conti di adeguata professionalità.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione adotta preventivamente i criteri generali che informano la valutazione, in rapporto alla tipologia dei risultati da valutare.
      5. I risultati negativi rilevati, previa contestazione e contraddittorio, comportano per il dirigente scolastico interessato la revoca dell'incarico e la restituzione al ruolo di provenienza, ove richiesta.
      6. La valutazione del dirigente scolastico è effettuata annualmente.
      7. In caso di accertate gravi carenze nella gestione dell'istituzione scolastica, la valutazione dei risultati è effettuata anticipatamente rispetto alla comune scadenza prevista.